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Interventi che accedono all’Ecobonus potenziato al 110%

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo [comma 1, lettera a) dell’art. 119];
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati [comma 1, lettera b) dell’art. 119]:

– a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;

– a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;

– geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

– di microcogenerazione;

  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti [comma 1, lettera c) dell’art. 119]:

– a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;

– geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

– di microcogenerazione.

  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti [comma 2 dell’art. 119].

Condizioni di accesso per l’Ecobonus potenziato al 110%

 

Per accedere all’ecobonus potenziato al 110% sarà necessario:

  • il rispetto del decreto requisiti minimi;
  • miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Interventi che accedono al Sisma Bonus potenziato al 110%

 

L’art. 119, comma 4 prevede la detrazione fiscale potenziata al 110% (comprese le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili) anche per gli interventi previsti dall’art. 16, commi da 1-bis a 1 septies del D.L. n. 63/2013 (c.s. Sisma Bonus), ovvero per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici (ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

La cessione del Sisma Bonus potenziato al 110%

 

Lo stesso comma 4 prevede anche la possibilità di cessione del credito d’imposta. In questo caso, però, sarà obbligatoria la sottoscrizione contestuale di una polizza avente ad oggetto il rischio da eventi calamitosi. Il costo di questa polizza potrà essere portato in detrazione al 90%.

Provvedimento attuativo e Guida dell’Agenzia delle Entrate 

Per maggiori dettagli e informazioni attendiamo tutti sia il provvedimento attuativo che la consueta guida che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti.

Ecobonus, Sisma Bonus e Fotovoltaico al 110%: cosa fare?

Come spesso rispondiamo a chi ci pone alcune domande specifiche relative alle possibili detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), la soluzione migliore è affidarsi ad un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche.